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Il divieto previsto dall'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 L. n. 161/2017, di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite “Repaci”, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017
Argomento: Misure di sicurezza patrimoniali
Sezione: Sezioni Unite
“[…] 1. Le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:
"se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto - già stabilito dall'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come sostituito dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall'art. 240-bis, primo comma, cod. pen. – di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell'art. 31 della legge n. 161 del 2017".
2. La Sezione rimettente ha correttamente rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto l'ambito applicativo, in assenza di una espressa disciplina transitoria, della portata del divieto, introdotto dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (oggi previsto dall'art. 240-bis, primo comma, cod. pen.) di giustificare, per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata, la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
1.1. L'orientamento che afferma l'indifferenziata retroattività del divieto in questione presuppone il principio, in più occasioni affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la confisca c.d. "allargata", prevista dall'art. 240-bis cod. pen., costituendo una misura di sicurezza atipica che replica alcuni caratteri della misura di prevenzione antimafia, è regolata dalla legge vigente al momento della sua applicazione, in quanto postula la valutazione in termini di attualità della pericolosità sociale secondo i parametri normativi in quel momento in vigore, seppur successivi al sorgere della pericolosità o all'acquisizione dei cespiti oggetto di ablazione […].
L' indirizzo in parola ritiene che il divieto introdotto dalla legge n. 161 del 2017 non abbia una valenza esclusivamente processuale, inerendo, invece, anche alla struttura della fattispecie ablatoria, sicché non vi sarebbero ostacoli alla sua applicazione retroattiva.
1.2. L' indirizzo opposto, che esclude l'operatività del divieto probatorio per i beni acquisiti negli [continua ..]
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Pen., SS.UU., 23 febbraio 2024, n. 8052)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio